Sovrano Gran Maestro S.A.I.R. il Principe Paolo Francesco Barbaccia Viscardi degli Hohenstaufen di Svevia |
521/3 - L'Ordine Teutonico
Dopo lo smembramento dell'Impero
austro-ungarico, si poneva il problema dell'attribuzione dei
poteri di controllo sull'Ordine Teutonico, già esercitati
dall'Austria-Ungheria, ai quattro Stati successori in cui
erano situati beni ed organi dell'Ordine (Austria,
Cecoslovacchia, Italia e Regno serbo-crato-sloveno) e della
ripartizione del patrimonio dell'Ordine tra gli stessi Stati.
In relazione a detta ripartizione, occorreva anzitutto
stabilire se all'Ordine Teutonico fosse applicabile l'art. 273
del Trattato di pace con l'Austria, firmato a Saint-Germain il
10 settembre 1919, il quale così stabiliva:
«Des conventions particulières régleront
la répartition des biens qui appartiennent à des collectivités
ou à des personnes morales publiques exerçant leur activité
sur des territoires divisés par suite du présent Traité». (Trattati
e Convenzioni, v. XXIV, p. 638)
In proposito, la Conferenza di Roma fra gli
Stati successori dell'Impero austro-ungarico, apertasi il 6
aprile 1921, si limitava a constatare le divergenze fra Italia
ed Austria circa l'interpretazione dell'art. 273 relativamente
alle parole «collettività o persone morali pubbliche», ed
adottava una deliberazione di massima, rinviando a future
trattative la ripartizione dei patrimoni in questione [1] . In tale situazione, poiché il
Governo cecoslovacco intendeva applicare alle proprietà
fondiarie dell'Ordine che si trovavano sul proprio territorio
le leggi nazionali per l'attuazione della riforma agraria [2] , il Ministro degli Esteri ad
interim, Mussolini, così scriveva il 3 luglio 1923, al
Ministro d'Italia a Praga, Chiaramonte Bordonaro:
«Il punto di vista del governo italiano è
che i beni dell'Ordine Teutonico siano da considerarsi non
come beni privati e come tali soggetti a confisca in virtù
dell'articolo 249 del Trattato di S. Germano [3] ma come beni appartenenti a persona
morale ex nemica esercitante la sua azione in territorii
divisi per effetto del detto trattato e quindi soggetta al
disposto dell'articolo 273 del Trattato medesimo. Ora poiché
nessuna esecuzione è stata ancora data alla decisione di
massima adottata nella Conferenza di Roma per la ripartizione
dei beni appartenenti a collettività o persone morali in
applicazione del citato articolo 273, il Ministero di
Giustizia ritiene necessario che sia mantenuto fermo lo stato
attuale di cose nei riguardi dell'Ordine Teutonico, e che
siano evitate modificazioni radicali nel relativo patrimonio
affinché la ripartizione di esso possa, a suo tempo aver
luogo, senza alcun pregiudizio dell'Italia». (Mussolini
a Chiaramonte Bordonaro, Roma, 3 luglio 1923, ASE, P
1919-30, 872)
Del pari, il Ministro della Giustizia e
degli Affari di Culto, Oviglio, così si esprimeva, il 5
febbraio 1924, in merito alla nomina a Gran Maestro
dell'Ordine Teutonico di Monsignor Roberto Klein, Vescovo di
Brunn, intronizzato il 27 settembre 1923 e riconosciuto dalla
Santa Sede:
«Questo Ministero, ritiene non si debba
riconoscere dallo Stato Italiano la nomina stessa, in quanto
che, come sotto il cessato regime era necessario il consenso
del Sovrano austriaco per l'investitura del Gran Maestro
dell'Ordine Teutonico, oggi occorre che intervenga tale
consenso da parte di tutti gli Stati successori della
Monarchia austriaca. E siffatta linea di condotta si manifesta
opportuna anche per mantenere la più ampia libertà di azione
per la eventuale ripartizione dei beni dell'Ordine agli
effetti dell'art. 273 del Trattato di S. Germano. Converrà
anzi, come venne già in precedenza accennato, prendere gli
accordi con gli altri Stati interessati circa il modo di
esercitare la debita ingerenza nell'amministrazione dei beni
dell'Ordine. Né questo punto di vista può essere modificato di
fronte alla monografia storica, comunicata da codesto On.
Ministero. In essa si afferma in sostanza che l'Ordine
Teutonico, avente carattere eminentemente religioso,
dipendeva, a titolo di feudo, dalla Casa imperiale d'Austria
senza alcuna ingerenza da parte dello Stato, e che quindi,
caduta la Monarchia austriaca ed avvenuto l'esilio della casa
d'Asburgo-Lorena, l'Ordine, che ha i beni situati in quattro
Stati, ha bensì subìto una limitazione nello svolgimento della
sua attività, ma va sempre considerato come istituto a sé
insopprimibile e non soggetto a sequestro né a confisca, né a
restrizioni nell'esercizio dei suoi diritti di proprietà. Ora,
a parte la considerazione che l'ingerenza della Casa d'Asburgo
nell'Ordine Teutonico era non un suo diritto privato, ma un
derivato della sua sovranità sullo stato austriaco, sta in
fatto che l'Ordine medesimo è una persona morale che esercita
la propria azione in territori divisi per effetto del Trattato
di S. Germano, e, come tale, i suoi beni sono soggetti a
ripartizione ai termini dell'art. 273 sopra citato. Di qui
l'interesse dello Stato Italiano e degli altri Stati, sul cui
territorio esistono beni dell'Ordine, a far sì che tali beni
siano conservati e bene amministrati in relazione anche ai
fini propri dell'ente, e la necessità di accordi per
determinare le cautele relative». (Oviglio a Mussolini,
Roma, 5 febbraio 1924, ibidem)
La tesi cecoslovacca, peraltro, era
condivisa dal Governo serbo-croato-sloveno, il quale,
sostenendo il carattere eminentemente religioso dell'Ordine
Teutonico e l'inapplicabilità ad esso dell'art. 273 del
Trattato di Saint-Germain, disponeva il dissequestro dei beni
dell'Ordine situati sul suo territorio e ne trasferiva la
proprietà al Priorato di Lubiana. Nell'ambito del Comitato
istituito dalla Conferenza di Roma fra gli Stati successori
per attuare la ripartizione del patrimonio delle persone
morali, si svolgeva quindi una discussione di carattere
preliminare sulla natura giuridica dell'Ordine Teutonico.
Mentre Italia e Romania affermavano trattarsi di un ordine
nazionale equestre austriaco, come tale soggetto alle
disposizioni dell'art. 273 del Trattato di Saint-Germain, le
altre Delegazioni insistevano nel considerarlo un ordine
religioso ed escludevano, quindi, la competenza del Comitato
nella questione. Vista l'impossibilità di raggiungere un
accordo, il Ministro degli Esteri cecoslovacco, Benes, con
Nota Verbale del 30 luglio 1925, informava il nuovo Ministro
d'Italia a Praga, Pignatti Morano, che
«Le Gouvernement tchécoslovaque ne trouve
aucun motif de créer une exception en faveur de cet Ordre pour
le domaine qu'il possède en Tchécoslovaquie. Cette exception
serait contraire aux lois fondamentales sur la réforme
agraire, actuellement en vigueur en Tchécoslovaquie, qui étant
des dispositions d'une législation générale, s'appliquent sans
distinction à toute la grande propriété foncière située en
territoire tchécoslovaque. Le Gouvernement estime donc que ces
lois sont applicables aux biens de l'Ordre Teutonique comme à
ceux des autres ordres et congrégations religieuses et de
toute autre personne sans aucune distinction. En effet même si
la qualité des biens des collectivités aux termes de l'art.
273 du Traité de Saint-Germain leur était reconnu, ce qui
n'est pas le cas pour les biens de l'ordre Teutonique, les
lois sur la réforme agraire devront néanmoins être appliquées
aux grandes propriétés immobilières faisant partie desdits
biens, en tant qu'elles se trouvent situées en territoire
tchécoslovaque». (Nota Verbale consegnata da Benes a
Pignatti Morano, Praga, 30 luglio 1925, ibidem)
Con Nota Verbale del 25 novembre 1925
Pignatti Morano replicava nei seguenti termini:
«Le Gouvernement Royal persiste dans
l'avis qu'il est nécessaire de ne pas préjuger une question
qui n'a pu encore aboutir à un accord entre les Etats
intéressés; et ne saurait d'ailleurs reconnaître le bien fondé
juridique de la thèse énoncée dans la Note verbale du
Ministère des Affaires Etrangères citée plus haut. Le
Gouvernement Royal se voit donc dans la nécessité de formuler
toutes ses réserves pour le cas où le Gouvernement
Tchécoslovaque ne consentait pas à surseoir à l'application de
la réforme foncière aux propriétés de l'Ordre Teutonique, en
Tchécoslovaquie». (Nota Verbale presentata da Pignatti
Morano a Benes, Praga, 25 novembre 1925, ibidem)
Constatata l'impossibilità di accordo tra
gli Stati successori, il Governo italiano predisponeva un
progetto di decreto-legge per lo scioglimento dell'Ordine, cui
venivano attribuite, fra l'altro, attività propagandistiche
anti-italiane in Alto Adige.
Vedi anche
Di Saluzzo a Pignatti Morano, Roma, 4 luglio
1921, ASE, R Berlino e Vienna, 268; Valvassori Peroni a
Chiaramonte Bordonaro, Roma, 30 gennaio 1922, ibidem;
Mussolini a Oviglio, Roma, 8 settembre 1924, ASE, P 1919-30,
872; Conferenza di Roma, 27 gennaio 1925, ASE, Conf., 68-55;
Conferenza di Roma, 11 febbraio 1925, ibidem; Conferenza di
Roma, 26 ottobre 1925, ibidem; Conferenza di Roma, 30 ottobre
1925, ibidem.;
Note
[1]
Cfr. Conferenza di Roma, Protocollo finale provvisorio, s.d.
ma 1921, ASE, Conf. 46-34, e Conferenza di Roma, 26 ottobre
1925, ASE, Conf., 68-55.
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Arma del Gran Maestro dell'Ordine Teutonico Dinastico |
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