venerdì 20 luglio 2012

La legittimità e validità in ITALIA degli Ordini Cavallereschi “ Non Nazionali”

Materiale tratto dal sito

Ordini Cavallereschi Non Nazionali

LEGITTIMITA' ORDINI NON NAZIONALI - Orientamento Cassazione sugli ordini non nazionali
magnacruce - Dom Dic 19, 11:22:46
Oggetto: Orientamento Cassazione sugli ordini non nazionali Si riportano le esatte parole della nota Vaticana:

"OLTRE AI PROPRI ORDINI CAVALLERESCHI , LA SANTA SEDE RICONOSCE E TUTELA SOLAMENTE IL SOVRANO ORDINE DI MALTA E L'ORDINE EQUESTRE DEL SANTO SEPOLCRO"

datata giugno 2005

Da quanto scritto si evince chiaramente che quanto riportato in altri forum, molto di parte ed interessati, sono solo falsità e manipolazioni ad arte. Il Vaticano, infatti, ribadisce che controlla ed ha come Ordini suoi questi due citati ma non ha mai detto ne potrebbe dire, essendo uno Stato estero, quali Ordini sono legittimi o meno in Italia.
Alcuni furbacchioni si sono fatti anche pubblicare cose diverse su vari giornali e quotidiani al fine di accreditare loro personalissime ed errate tesi.
La Santa sede non riconosce con quella nota neanche gli Ordini Nazionali come quello italiano, francese etc etc, questo per dimostrare il vero significato della nota.

La legittimità e validità in ITALIA degli Ordini Cavallereschi “ Non Nazionali”
secondo gli insegnamenti della Corte di Cassazione

Con Prefazione del
Prof. LUIGI GIANNETTI – Consigliere di Cassazione

Arti Grafiche LEONE
Nardò 1959


PREFAZIONE

S.E. l’avv. Prof. Renato de Francesco, Presidente di Sezione della Suprema Corte di Cassazione, torna a noi con un commento ad alcune recentissime sentenze pronunciate dalla Corte Suprema di Cassazione della Repubblica Italiana in materia di Ordini Cavallereschi non Nazionali.
Il de Francesco si fa conoscere alcuni anni or sono con un aureo studio di carattere nobiliare genealogico dal titolo “Michele II Angelo-Comneno e la sua discendenza” Casa ed. Ferrari 1950 Roma.
Alcune sue teorie sugli Ordini Cavallereschi, sul concetto di “dinastia” ecc si sono talmente affermate che ormai possiamo dire, non vi è studio o sentenza su questioni nobiliari o cavalleresche che non riportino in tutto o in parte le sue teorie medesime.
S.E. de Francesco, pertanto, non ha bisogno di presentazioni. Quarantotto anni prestati al servizio della Giustizia nella Magistratura Italiana, fin quasi ai supremi fastigi, costituiscono la garanzia massima dell’acutezza, dell’intuito e della precisione giuridica, che contraddistinguono l’esimio magistrato.
Ecco come il primo Presidente della Corte Suprema di Cassazione, S.E. Ernesto Eula, ha giudicato il de Francesco magistrato all’atto del suo collocamento a riposo per limiti di età:

“……..Il saluto viene dal cuore per il sentimento di affettuosa simpatia che è maturato attraverso i rapporti di lavoro, rapporti di comune travaglio, rapporti di amicizia durati per anni, quasi per tutta la vita. Il ringraziamento deriva dal consapevole apprezzamento della Sua opera appassionata fervida fedele ed intelligente, dedicata alla Missione della Giustizia attraverso funzioni varie e tutte delicate, amministrative e giudiziarie; una lunga dritta chiara via che ha avuto il suo degno meritato coronamento con la Sua elevazione alla Magistratura della Suprema Corte, alla quale ha dedicato con fervore e con competenza un’attività apprezzata e meritevole di ogni plauso……..”

Dal de Francesco, quindi, non potevamo attenderci anche questa volta che uno studio sintetico (quasi tacitiano), ma preciso, giuridicamente ineccepibile, chiaro. Pochi commenti ma indovinatissimi. Il De Francesco ha saputo bene mettere il dito sulla piaga, come suole dirsi, ponendo in luce una legislazione difettosa e gli enormi sforzi che sta facendo la Corte Suprema di Cassazione per renderla più aderente allo spirito ed alle libertà costituzionali.

La materia cavalleresca non è mai stata facile a doversi affrontare. Leggi affrettate, spesso imperfette, o, quanto meno, lacunose, talvolta dettate da motivi di ordine contingente e non storico, forse anche politico, hanno bisogno di una intelligente interpretazione da parte della Giustizia affinché il mondo non abbia a criticare la poca maturità democratica del popolo italiano.

Mai come in questa occasione la Magistratura si è dimostrata il vero e prezioso usbergo della libertà disciplinata di un Paese ancora “in fieri”. Le coraggiose, sensate, magnifiche sentenze della Cassazione meritano il plauso di ogni cittadino di alto sentire. Ed è proprio questo plauso che il de Francesco, con i suoi brevi commenti alle sentenze che andrà citando nella sua esposizione, ha inteso rivolgere alla Cassazione.

Prof. LUIGI GIANNETTI
Consigliere
della Suprema Corte di Cassazione
In questi ultimi tempi è ritornata all’onore della cronaca quotidiana la “vexata quaestio” degli Ordini Cavallereschi, che, da qualche anno, sembrava ormai sopita dopo la emanazione della legge 3.3.1951 n. 178. Cosa prevedibile, del resto, poiché la imperfetta formulazione giuridica della legge medesima non poteva che portare a una serie di controversie di carattere giudiziario.
Nell’immediato dopoguerra, com’è noto, sono sorti in Italia una quantità di ordini cavallereschi. La inflazione di distinzioni onorifiche nel nostro Paese impressionò sia il Vaticano che il nostro Governo, preoccupati soprattutto della difesa degli Ordini della Santa Sede, di quelli nazionali, dell’Ordine di malta e di quello del Santo Sepolcro. Dopo una laboriosa vicenda legislativa fu promulgata una legge , l’unica della specie in tutto il mondo, che stringeva esageratamente i freni in materia di distinzioni onorifiche, giungendo laddove mai era giunto neppure il vecchio regime monarchico, per la verità assai più largo e più democratico in fatto di Ordini Cavallereschi non statuali.
La legge 3.3.1951 stabilì, con l’art. 7, che: “ i cittadini italiani non possono usare nel territorio della Repubblica onorificenze e distinzioni cavalleresche loro conferite da Ordini non nazionali o da Stati esteri, se non autorizzati con decreto del Presidente della Repubblica su proposta del Ministero degli Affari Esteri”.
Con il successivo art. 8 si dispose. “ salvo rimanendo il disposto dell’art. 7 è vietato il conferimento di onorificenze, decorazioni, e distinzioni cavalleresche, con qualsiasi forma e denominazione, da parte di enti, associazioni, e privati”, conferimento che, come venne spiegato poi nell’art. 9 si intende vietato anche quando sia avvenuto all’estero.
La legge rappresentò un colpo di maglio potente, che se colpì Ordini poco seri nati solamente per fini speculativi o truffaldini, finì, per colpire tuttavia anche Ordini secolari, fondati su costituzioni severe, con un fondamento di religione e di beneficenza fuori da ogni discussione.
Le pubbliche autorità, sotto la spinta di istruzioni piuttosto severe, cominciarono una vera e propria caccia spietata a tutti gli Ordini, il che purtroppo fece passare l’Italia nel novero delle nazioni meno democratiche.
Probabilmente non si era compreso che terminato il fuoco d’artificio e i suoi primi entusiasmi, il popolo italiano avrebbe saputo sceverare il buono dal cattivo da sé, come del resto era già avvenuto in Francia, in Inghilterra ed in altre Nazioni Europee perfino a regime monarchico, col gettare il ridicolo sulle istituzioni cavalleresche nate solo per fini speculativi, e col dare invece impulso naturale a quelle sorte o riesumate per scopi altamente sociali.
Si commise, invece, l’errore di parlare di Ordini legittimi e non legittimi, veri o non veri, antichi e moderni, in una sarabanda che sconcertò l’uomo della strada e fuorviò perfino il legislatore, pressato da una campagna di stampa più o meno giusta.
L’araldo di tale campagna fu il Vaticano il quale, preoccupato senza dubbio della diminuita importanza dei propri Ordini e di quello di Malta e del Santo Sepolcro, gettò l’ostracismo contro tutti gli Ordini Cavallereschi esistenti in Italia, non statuali, e su un’infinità di ordini esteri. Chiamandoli falsi ed illegittimi. Così facendo, il Vaticano, commise un errore giuridico, giacché non è possibile chiamare illegittima o falsa una associazione cavalleresca, anche se nata oggi, che sia stata regolarmente costituita con atto notarile o le cui costituzioni siano state registrate secondo le leggi.. D’altra parte anche gli Ordini “cosiddetti riconosciuti” ma non statuali (come ad esempio l’Ordine di Malta) come sono nati? In un non lontano passato un gruppo di valorosi e pii cavalieri si riunirono in associazione, si dettero delle costituzioni e iniziarono una gloriosa tradizione di bene e di religione che ha dato fama e decoro nei secoli all’Ordine stesso.
Ma, fino a prova contraria, anche l’Ordine di Malta ha avuto una data di nascita né ad alcuno venne mai in mente nei primi tempi della sua vita, di chiamarlo ordine illegittimo o falso. Si potrà, quindi, parlare di Ordini non riconosciuti ma non di Ordini falsi. Di ciò parlerò ancora.
L’equivoco giuridico nel quale cadde il Vaticano fece risentire i suoi effetti anche sullo Stato Italiano, il quale non volle essere da meno ed emanò la citata legge, che non ha precedenti, come già scritto, nella storia legislativa del mondo intero. Quale conseguenza il Ministero degli Esteri d’Italia diramò a tutte le nostre rappresentanze diplomatiche una nota verbale, con la quale praticamente si dava ad esse mandato di “perseguitare” gli Ordini Cavallereschi anche all’estero, facendo un lungo elenco di Ordini, definiti falsi ed illegittimi. In tal modo però il nostro Ministero, e quindi la Nazione Italiana, finiva per ingerirsi nella vita di libere istituzioni cavalleresche, araldiche e nobiliari, che avevano sede giuridica e legale in Paesi Esteri.
Ma, come era da prevedersi, la maggior parte dei paesi non gradì tale ingerenza, tanto che, quasi per reazione, molti Governi inondarono di riconoscimenti vari le sopra specificate istituzioni di cavalleria, che tanto bene spargevano intorno a se nell’interesse della società.
Così molti Paesi Esteri, purtroppo per noi, ci dettero una lezione di altissima civiltà democratica. Ci auguriamo che tali lezioni siano state apprese perché l’Italia è stata sempre maestra di diritto e di civiltà e non può ora abbassare il suo preclaro livello perdendosi in simili quisquilie.

Purtroppo, “ dura lex, sed lex “: Il legislatore ha sempre ragione e i cittadini convinti o no, contenti o scontenti, sono obbligati a rispettare la legge, anche la più severa, almeno nel territorio italiano.
Però, come era facile prevedere, poiché la suddetta legge non si reggeva su presupposti giuridici veramente sentiti nei secoli ma aveva un carattere contingente, presentò dei punti di infelice formulazione, tali da aprire la stura ad una infinità di processi, la maggior parte dei quali non favorevoli alla tesi eccessivamente restrittiva dello Stato né alla tesi degli organi vaticani.
Il che è ovvio. Laddove manca la legge, supplisce, con la sua equità, il proprio equilibrio, con la millenaria esperienza, con la probità e con la serietà, la Magistratura. Anzi, in Italia, abbiamo la fortuna di possedere, è un giudizio dei Paesi esteri questo, una della migliori magistrature del mondo, tra le più preparate.
Tornando al fatto essenziale, dirò che la legge 3.3.1951 ha usato perfino una formulazione erronea, giuridicamente parlando.


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Segue una lunga e dottissima disquisizione sugli ordini cavallereschi ed equestri e
sulla loro distinzione in Nazionali, Non Nazionali ed esteri ed ancora una volta equipara
l’Ordine si S. Brigida a quello di Malta.
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L’Ordine suddetto (di S. Brigida n.d.r.) fatto oggetto di molti attacchi forse per l’invidia originata dall’importanza da esso assunta nel mondo, è stato di recente riconosciuto dalla Magistratura.
Il Tribunale Penale di Benevento, sez. 2^, nella sentenza n. 172/1957 R.G. e n. 187/1958 registro Sentenze, in data 15 aprile 1958, a proposito del conte Vincenzo Abbate de Castello Orléans e del suo Ordine, così scrive testualmente:
“ Questi (il conte Abbate) è realmente Generale Gran Maestro dell’Ordine Militare di S. Brigida di Svezia; e lo è per diritto ereditario, in quanto l’Ordine, che è di origine remotissima, come da documenti e pubblicazioni esibite, venne riesumato nel 1859 dal nonno dell’odierno imputato, conte Vincenzo Abbate senior. La difesa ha esibito, fra l’altro, un verbale di deposito di documenti redatto dal Notaio Cav. Attilio Marino nel 1929, e cioè in epoca non sospetta, e fra i documenti depositati v’erano le Costituzioni dell’Ordine. Ha esibito, altresì, una fotografia di Francesco II, ultimo Re delle Due Sicilie, recante dedica al detto conte Abbate, dalla quale risulta che anche detto Sovrano era membro dell’Ordine Brigidiano.
E’ evidente che non si tratta di uno dei tanti ordini fasulli, pullulanti dopo l’avvento della Repubblica, per ingannare la dabbenaggine di tanti cittadini che non sapevano rinunciare alla parvenza di una croce di Cavaliere…..Interessa all’Abbate far stabilire, ma il collegio si può esimere dal compito di indagare dopo aver raggiunto il risultato di cui innanzi, se l’Ordine di che trattasi debba annoverarsi fra gli Ordini privati, aboliti dalla legge, o fra gli Ordini non nazionali, le cui onorificenze, conferite all’estero, possono essere portate in Italia, previa autorizzazione. La tesi dell’Abbate ha moltissimi punti a suo favore ma il Collegio non può attardarsi in un esame del genere, superfluo ai fini della decisione della presente causa”.

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