martedì 3 febbraio 2015

L'Ordine Teutonico

521/3 - L'Ordine Teutonico

Dopo lo smembramento dell'Impero austro-ungarico, si poneva il problema dell'attribuzione dei poteri di controllo sull'Ordine Teutonico, già esercitati dall'Austria-Ungheria, ai quattro Stati successori in cui erano situati beni ed organi dell'Ordine (Austria, Cecoslovacchia, Italia e Regno serbo-crato-sloveno) e della ripartizione del patrimonio dell'Ordine tra gli stessi Stati. In relazione a detta ripartizione, occorreva anzitutto stabilire se all'Ordine Teutonico fosse applicabile l'art. 273 del Trattato di pace con l'Austria, firmato a Saint-Germain il 10 settembre 1919, il quale così stabiliva:
«Des conventions particulières régleront la répartition des biens qui appartiennent à des collectivités ou à des personnes morales publiques exerçant leur activité sur des territoires divisés par suite du présent Traité». (Trattati e Convenzioni, v. XXIV, p. 638)
In proposito, la Conferenza di Roma fra gli Stati successori dell'Impero austro-ungarico, apertasi il 6 aprile 1921, si limitava a constatare le divergenze fra Italia ed Austria circa l'interpretazione dell'art. 273 relativamente alle parole «collettività o persone morali pubbliche», ed adottava una deliberazione di massima, rinviando a future trattative la ripartizione dei patrimoni in questione [1] . In tale situazione, poiché il Governo cecoslovacco intendeva applicare alle proprietà fondiarie dell'Ordine che si trovavano sul proprio territorio le leggi nazionali per l'attuazione della riforma agraria [2] , il Ministro degli Esteri ad interim, Mussolini, così scriveva il 3 luglio 1923, al Ministro d'Italia a Praga, Chiaramonte Bordonaro:
«Il punto di vista del governo italiano è che i beni dell'Ordine Teutonico siano da considerarsi non come beni privati e come tali soggetti a confisca in virtù dell'articolo 249 del Trattato di S. Germano [3] ma come beni appartenenti a persona morale ex nemica esercitante la sua azione in territorii divisi per effetto del detto trattato e quindi soggetta al disposto dell'articolo 273 del Trattato medesimo. Ora poiché nessuna esecuzione è stata ancora data alla decisione di massima adottata nella Conferenza di Roma per la ripartizione dei beni appartenenti a collettività o persone morali in applicazione del citato articolo 273, il Ministero di Giustizia ritiene necessario che sia mantenuto fermo lo stato attuale di cose nei riguardi dell'Ordine Teutonico, e che siano evitate modificazioni radicali nel relativo patrimonio affinché la ripartizione di esso possa, a suo tempo aver luogo, senza alcun pregiudizio dell'Italia». (Mussolini a Chiaramonte Bordonaro, Roma, 3 luglio 1923, ASE, P 1919-30, 872)
Del pari, il Ministro della Giustizia e degli Affari di Culto, Oviglio, così si esprimeva, il 5 febbraio 1924, in merito alla nomina a Gran Maestro dell'Ordine Teutonico di Monsignor Roberto Klein, Vescovo di Brunn, intronizzato il 27 settembre 1923 e riconosciuto dalla Santa Sede:
«Questo Ministero, ritiene non si debba riconoscere dallo Stato Italiano la nomina stessa, in quanto che, come sotto il cessato regime era necessario il consenso del Sovrano austriaco per l'investitura del Gran Maestro dell'Ordine Teutonico, oggi occorre che intervenga tale consenso da parte di tutti gli Stati successori della Monarchia austriaca. E siffatta linea di condotta si manifesta opportuna anche per mantenere la più ampia libertà di azione per la eventuale ripartizione dei beni dell'Ordine agli effetti dell'art. 273 del Trattato di S. Germano. Converrà anzi, come venne già in precedenza accennato, prendere gli accordi con gli altri Stati interessati circa il modo di esercitare la debita ingerenza nell'amministrazione dei beni dell'Ordine. Né questo punto di vista può essere modificato di fronte alla monografia storica, comunicata da codesto On. Ministero. In essa si afferma in sostanza che l'Ordine Teutonico, avente carattere eminentemente religioso, dipendeva, a titolo di feudo, dalla Casa imperiale d'Austria senza alcuna ingerenza da parte dello Stato, e che quindi, caduta la Monarchia austriaca ed avvenuto l'esilio della casa d'Asburgo-Lorena, l'Ordine, che ha i beni situati in quattro Stati, ha bensì subìto una limitazione nello svolgimento della sua attività, ma va sempre considerato come istituto a sé insopprimibile e non soggetto a sequestro né a confisca, né a restrizioni nell'esercizio dei suoi diritti di proprietà. Ora, a parte la considerazione che l'ingerenza della Casa d'Asburgo nell'Ordine Teutonico era non un suo diritto privato, ma un derivato della sua sovranità sullo stato austriaco, sta in fatto che l'Ordine medesimo è una persona morale che esercita la propria azione in territori divisi per effetto del Trattato di S. Germano, e, come tale, i suoi beni sono soggetti a ripartizione ai termini dell'art. 273 sopra citato. Di qui l'interesse dello Stato Italiano e degli altri Stati, sul cui territorio esistono beni dell'Ordine, a far sì che tali beni siano conservati e bene amministrati in relazione anche ai fini propri dell'ente, e la necessità di accordi per determinare le cautele relative». (Oviglio a Mussolini, Roma, 5 febbraio 1924, ibidem)
La tesi cecoslovacca, peraltro, era condivisa dal Governo serbo-croato-sloveno, il quale, sostenendo il carattere eminentemente religioso dell'Ordine Teutonico e l'inapplicabilità ad esso dell'art. 273 del Trattato di Saint-Germain, disponeva il dissequestro dei beni dell'Ordine situati sul suo territorio e ne trasferiva la proprietà al Priorato di Lubiana. Nell'ambito del Comitato istituito dalla Conferenza di Roma fra gli Stati successori per attuare la ripartizione del patrimonio delle persone morali, si svolgeva quindi una discussione di carattere preliminare sulla natura giuridica dell'Ordine Teutonico. Mentre Italia e Romania affermavano trattarsi di un ordine nazionale equestre austriaco, come tale soggetto alle disposizioni dell'art. 273 del Trattato di Saint-Germain, le altre Delegazioni insistevano nel considerarlo un ordine religioso ed escludevano, quindi, la competenza del Comitato nella questione. Vista l'impossibilità di raggiungere un accordo, il Ministro degli Esteri cecoslovacco, Benes, con Nota Verbale del 30 luglio 1925, informava il nuovo Ministro d'Italia a Praga, Pignatti Morano, che
«Le Gouvernement tchécoslovaque ne trouve aucun motif de créer une exception en faveur de cet Ordre pour le domaine qu'il possède en Tchécoslovaquie. Cette exception serait contraire aux lois fondamentales sur la réforme agraire, actuellement en vigueur en Tchécoslovaquie, qui étant des dispositions d'une législation générale, s'appliquent sans distinction à toute la grande propriété foncière située en territoire tchécoslovaque. Le Gouvernement estime donc que ces lois sont applicables aux biens de l'Ordre Teutonique comme à ceux des autres ordres et congrégations religieuses et de toute autre personne sans aucune distinction. En effet même si la qualité des biens des collectivités aux termes de l'art. 273 du Traité de Saint-Germain leur était reconnu, ce qui n'est pas le cas pour les biens de l'ordre Teutonique, les lois sur la réforme agraire devront néanmoins être appliquées aux grandes propriétés immobilières faisant partie desdits biens, en tant qu'elles se trouvent situées en territoire tchécoslovaque». (Nota Verbale consegnata da Benes a Pignatti Morano, Praga, 30 luglio 1925, ibidem)
Con Nota Verbale del 25 novembre 1925 Pignatti Morano replicava nei seguenti termini:
«Le Gouvernement Royal persiste dans l'avis qu'il est nécessaire de ne pas préjuger une question qui n'a pu encore aboutir à un accord entre les Etats intéressés; et ne saurait d'ailleurs reconnaître le bien fondé juridique de la thèse énoncée dans la Note verbale du Ministère des Affaires Etrangères citée plus haut. Le Gouvernement Royal se voit donc dans la nécessité de formuler toutes ses réserves pour le cas où le Gouvernement Tchécoslovaque ne consentait pas à surseoir à l'application de la réforme foncière aux propriétés de l'Ordre Teutonique, en Tchécoslovaquie». (Nota Verbale presentata da Pignatti Morano a Benes, Praga, 25 novembre 1925, ibidem)
Constatata l'impossibilità di accordo tra gli Stati successori, il Governo italiano predisponeva un progetto di decreto-legge per lo scioglimento dell'Ordine, cui venivano attribuite, fra l'altro, attività propagandistiche anti-italiane in Alto Adige.
Vedi anche
Di Saluzzo a Pignatti Morano, Roma, 4 luglio 1921, ASE, R Berlino e Vienna, 268; Valvassori Peroni a Chiaramonte Bordonaro, Roma, 30 gennaio 1922, ibidem; Mussolini a Oviglio, Roma, 8 settembre 1924, ASE, P 1919-30, 872; Conferenza di Roma, 27 gennaio 1925, ASE, Conf., 68-55; Conferenza di Roma, 11 febbraio 1925, ibidem; Conferenza di Roma, 26 ottobre 1925, ibidem; Conferenza di Roma, 30 ottobre 1925, ibidem.;
Note
[1] Cfr. Conferenza di Roma, Protocollo finale provvisorio, s.d. ma 1921, ASE, Conf. 46-34, e Conferenza di Roma, 26 ottobre 1925, ASE, Conf., 68-55.
[3] Testo in Trattati e Convenzioni, v. XXIV, p. 597.
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Arma del Gran Maestro dell'Ordine Teutonico Dinastico

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